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Nell'ambito di una revisione contabile svolta in conformità alla legge svizzera e agli SR-CH, esercitiamo il giudizio professionale e manteniamo lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione. Inoltre:
- individuiamo e valutiamo i rischi di anomalie significative nel conto annuale, imputabili a frodi o errori, definiamo ed eseguiamo procedure di revisione in risposta a tali rischi ed acquisiamo elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non identificare un'anomalia significativa dovuta a frodi è più elevato rispetto al rischio di non rilevare un'anomalia significativa derivante da errori, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.
- acquisiamo una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'istituto di previdenza1.
- valutiamo l'appropriatezza dei principi contabili applicati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate, ad eccezione dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnici valutati dal perito in materia di previdenza professionale2, inclusa la relativa informativa.
Comunichiamo all'organo supremo o al suo comitato competente3, tra gli altri aspetti, i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
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1Vale per analogia anche per altre istituzioni che in base al loro scopo operano nel campo della previdenza professionale, come i fondi padronali ai sensi dell'art. 89a cpv. 7 del Codice civile svizzero (CC), le istituzioni di libero passaggio, le istituzioni del pilastro 3a, le fondazioni di investimento, la Fondazione istituto collettore LPP e il Fondo di garanzia LPP.
2Non si applica ai fondi padronali ai sensi dell'art. 89a cpv. 7 CC, alle istituzioni di libero passaggio, alle istituzioni del pilastro 3a e alle fondazioni di investimento.
3Se non applicabile, omettere "o al suo comitato competente".