Relazione di revisione di un istituto di previdenza

L'ufficio di revisione di una delle seguenti istituzioni - istituti di previdenza, istituzioni di libero passaggio, istituzioni del pilastro 3a e fondazioni d'investimento, nonché la Fondazione istituto collettore LPP e il Fondo di garanzia LPP - ha la possibilità di rinunciare, nella sua relazione, ad una descrizione dettagliata delle sue responsabilità per la revisione del conto annuale. In alternativa, nella relazione di revisione è anche possibile inserire un rimando a questa pagina web.
Di seguito è riportata una descrizione più dettagliata delle responsabilità dell'ufficio di revisione di una delle citate istituzioni per la revisione del conto annuale. Tale descrizione costituisce parte integrante della relazione dell'ufficio di revisione.

Nell'ambito di una revisione contabile svolta in conformità alla legge svizzera e agli SR-CH, esercitiamo il giudizio professionale e manteniamo lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione. Inoltre:

  • individuiamo e valutiamo i rischi di anomalie significative nel conto annuale, imputabili a frodi o errori, definiamo ed eseguiamo procedure di revisione in risposta a tali rischi ed acquisiamo elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non identificare un'anomalia significativa dovuta a frodi è più elevato rispetto al rischio di non rilevare un'anomalia significativa derivante da errori, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.
  • acquisiamo una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'istituto di previdenza1.
  • valutiamo l'appropriatezza dei principi contabili applicati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate, ad eccezione dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnici valutati dal perito in materia di previdenza professionale2, inclusa la relativa informativa.

Comunichiamo all'organo supremo o al suo comitato competente3, tra gli altri aspetti, i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

1Vale per analogia anche per altre istituzioni che in base al loro scopo operano nel campo della previdenza professionale, come i fondi padronali ai sensi dell'art. 89a cpv. 7 del Codice civile svizzero (CC), le istituzioni di libero passaggio, le istituzioni del pilastro 3a, le fondazioni di investimento, la Fondazione istituto collettore LPP e il Fondo di garanzia LPP.

2Non si applica ai fondi padronali ai sensi dell'art. 89a cpv. 7 CC, alle istituzioni di libero passaggio, alle istituzioni del pilastro 3a e alle fondazioni di investimento.

3Se non applicabile, omettere "o al suo comitato competente".